L. 76/2021 ART.4: LA LIBERTA' DI DIRE No Secondo questa legge gli operatori della sanità italiana devono sottoporsi a vaccinazione obbligatoria. L'Italia è l'unico Paese europeo a prevederlo. I farmaci utilizzati a presunto scopo vaccinale sono ancora in fase SPERIMENTALE. Lo sviluppo di un vaccino, secondo scienza e coscienza, richiede mediamente un tempo stimabile tra i 10 e i 15 anni (lo dichiara la International Federation of Pharmaceutical Manufactures and Associations IFPMA che rappresenta le ditte e le associazioni farmaceutiche basate sulla ricerca,in tutto il mondo). Il gruppo di lavoro ISS Bioetica COVID-19 (Aspetti di natura etica nella sperimentazione di vaccini anti covid 19-18/2/21) afferma che“la maggioranza degli studi vaccinali di fase 3 eseguiti negli ultimi 50 anni ha richiesto un tempo di conduzione di numerosi anni”. Gli eventuali effetti collaterali più gravi richiedono un lungo tempo di osservazione. L'EMA precisa “i cui esiti potrebbero condurre al diniego del rinnovo dell'autorizzazione”. Le stesse case farmaceutiche nelle schede tecniche dei vaccini indicano come fine della sperimentazione e quindi l'approvazione dell' efficacia e della sicurezza le seguenti date: -VAXZEVRIA 31 MARZO 2024 -COMINARTY DICEMBRE 2023 -MODERNA DICEMBRE 2022 -JANSSEN 31 DICEMBRE 2023
ART. 1 CODICE DI NORIMBERGA 1947 DICHIARAZIONE DI HELSINKI 1964 ART.5 CONVENZIONE DI OVIEDO 1997 ART.3,10,21 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 2007
ART.9 CODICE DI NORIMBERGA 1947 DICHIARAZIONE DI HELSINKI 1964 ART.5 CONVENZIONE DI OVIEDO 1997 E SENZA ALCUNA CONSEGUENZA DICHIARAZIONE DI HELSINKI 1964
ART.10 CODICE DI NORIMBERGA 1947 anche dopo effetti collaterali importanti avvenuti dopo la prima dose viene effettuata la seconda “Si dovrà fare una preparazione tale da evitare che il soggetto abbia lesioni, danni o morte” ART.7 CODICE DI NORIMBERGA 1947 per quale motivo alcuni medici di base si rifiutano di prescrivere esami pre-vaccinali? “La ricerca su una persona è ammessa soltanto se sono adempiute le condizioni seguenti: -ii) i rischi che può correre la persona non sono sproporzionati in rapporto con i benefici potenziali della ricerca(...) “(...) la ricerca presenta per la persona soltanto un rischio minimo (...) ART.16, 17 CONVENZIONE DI OVIEDO 1997 La sperimentazione è ammessa solo se si intravede un potenziale vantaggio preventivo, diagnostico o terapeutico e se non si compromette lo stato di salute del paziente. DICHIARAZIONE DI HELSINKI 1964 NON SI CONOSCONO GLI EFFETTI COLLATERALI A MEDIO-LUNGO TERMINE ESISTONO TERAPIE EFFICACI
ART.3 DICHIARAZIONE UNIVERSALE SULLA BIOETICA E I DIRITTI UMANI 2005 Limitazioni a questi diritti e libertà possono essere previsti ma devono avvenire “nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui” ART.52 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA -l'età media dei pazienti deceduti e positivi a SARS-CoV-2 è 81 anni -la mortalità aumenta in caso di 3 o più patologie preesistenti -al 30/03/2021 solo ò'1,1% dei pazienti di età inferiore a 50 anni è deceduto per COVID (fonti ufficiali: ISTAT, Epicentro ISS, Protezione Civile) DOV'E' L'EMERGENZA?
Non si conosce quanti anticorpi diano protezione dall'infezione. “La dimostrazione della presenza di anticorpi specifici per SARS-CoV-2 è attualmente considerata un marker di esposizione, ma non necessariamente di protezione. Non è, infatti, ancora chiaro quale titolo di anticorpi neutralizzanti sia sufficiente a fornire protezione contro successive infezioni o malattie.” (gruppo di lavoro ISS Bioetica COVID19) Le case farmaceutiche produttrici e il rapporto dell'ISS dichiarano che non si conosce la durata temporale dell'efficacia preventiva del vaccino e che lo stesso vaccino non impedisce nè la contrazione della malattia né la trasmissione del virus. Raccomandano di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle autorità locali per la salute pubblica. E' stata pubblicata il 13 aprile 2021 a livello aziendale un'informativa del medico competente per noi operatori sanitari che riporta le seguenti indicazioni: “(...)si ricorda che in ogni caso,viste le varianti, le attuali incomplete conoscenze riguardo le coperture vaccinali e l'evoluzione della patologia, anche coloro che fossero vaccinati dovranno continuare a usare i DPI (es. FFP2 più chirurgica) rispettando tutte le procedure atte alla riduzione massima dell'infezione da COVID19all'interno della nostra azienda”. DEMANSIONATI O SENZA RETRIBUZIONE: E' LECITO ? STATUTO DEL LAVORATORE ED. 2020 art. 13 :”Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione (...)” E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata( ...)sulle convinzioni personali(...)o di qualsiasi altra natura (…) ART.3,10,21 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA 2007 ALLA LUCE DI TUTTO CIO' PERCHE' DOBBIAMO ESSERE OBBLIGATI A VACCINARCI??
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